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NOVITA' - GIURISPRUDENZA E COMMENTI
GIURISPRUDENZA
TELECOMUNICAZIONI - DECRETO INGIUNTIVO
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili Sentenza n. 8240 del 28/04/2020 Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 1, comma 11, della l. n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito.” SEPARAZIONE DEI CONIUGI - NEGOZIAZIONE ASSISTITA Corte Suprema di Cassazione - Seconda Sezione Civile Ove i coniugi raggiungano, in sede di negoziazione assistita, un accordo di separazione consensuale ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari, la trascrizione di tale accordo richiede, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, l'autenticazione del relativo verbale da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. NOTIFICAZIONE ATTI PROCESSUALI - POSTA PRIVATA
Sentenza n. 1202 del 21/01/2020
Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato i seguenti principi di diritto: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”. ASSEGNO DIVORZILE - REVISIONE
Sentenza n. 299 del 10/01/2020
Corte Suprema di Cassazione - Prima Sezione Civile La Prima Sezione civile, decidendo sulla domanda di revisione dell’assegno divorzile determinato anteriormente all’evoluzione giurisprudenziale recata da Sez. 1, 10 maggio 2017, n. 11504 e Sez. U, 11 luglio 2018, n. 18287 in ordine alla sua natura e funzione, ha affermato che tale mutamento dell’orientamento della S.C. non integra, ex se, i giustificati motivi sopravvenuti richiesti dall’art. 9, comma 1, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 per la revisione dell’assegno, atteso che – in forza della formazione rebus sic stantibus del giudicato sulle statuizioni cd. determinative e del carattere meramente ricognitivo dell’esistenza e del contenuto della regula iuris proprio della funzione nomofilattica, che non soggiace al principio di irretroattività – il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi attiene agli elementi di fatto e deve essere accertato dal giudice ai fini del giudizio di revisione, da rendersi, poi, al lume del diritto vivente.
Sentenza n. 1119 del 20/01/2020
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - LAVORO SUBORDINATO
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro Ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, pur non riconducibili ad un “tertium genus” intermedio tra lavoro autonomo e subordinazione, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, senza necessità di ulteriori indagini, tutte le volte in cui, integrandosi il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, le modalità di coordinamento della prestazione, personale e continuativa, del collaboratore, siano imposte dal committente.
Sentenza n. 1663 del 24/01/2020
LICENZIAMENTO - INIDONEITA' FISICA E LIMITI AL REPECHAGE
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Lavoro La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento per inidoneità fisica ad alcune condizioni: 1) che non vi siano altre posizioni nella organizzazione aziendale ove utilizzare il dipendente; 2) che, pur a fronte di una nuova organizzazione astrattamente possibile con una modifica della organizzazione aziendale, quest’ultima risulti gravosa per il datore di lavoro sotto l’aspetto finanziario; 3) che la nuova organizzazione sia di pregiudizio alle posizioni di altri lavoratori.
Sentenza n. 18556 del 10/07/2019
COMMENTI
PENSIONI - MILITARI ALIQUOTA APPLICABILE
Commento in materia di applicazione dell’art. 54 del TU n. 1092 del 1973 per il personale che alla data del 31.12.1995 abbia maturato un’anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni (con l’aumento dell’1,80% per ogni anno successivo al 20 esimo). Il caso in esame riguarderebbe la tematica in ordine al diritto del militare di vedersi riconosciuta l’aliquota del 44% della base pensionabile di cui all’art. 54 del TU n. 1092 del 1973 in luogo invece dell’aliquota del 35%, prevista dall’art. 44 del citato decreto e, a tutt’oggi, ancora applicata dall’ I.N.P.S. nel calcolo della liquidazione della prestazione previdenziale. Nel caso di specie, pur intervenendo numerose pronunce giurisprudenziali a sostegno della norma più favorevole al militare che si appresta ad essere collocato in congedo, l’istituto Previdenziale continua a liquidare l’importo del trattamento pensionistico con dei criteri di calcolo decisamente più favorevoli all’Istituto stesso, in palese contrasto rispetto alle pronunce ed alle statuizioni dei Giudici di merito e di legittimità. Per rendere un corretto parere pro-veritate occorre illustrare la cornice normativa di riferimento, nonché evidenziare ed esplicitare quei principi che sono alla base del giudicato amministrativo/contabile. Come noto l’art. 54 del TU n.1092/1973 rubricato “Misura del trattamento normale” al comma 1 così dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 percento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.” (Si precisa che il richiamato penultimo comma stabilisce che: “Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell’annessa tabella n. 2”). L’art. 54 sopra richiamato è stato emanato prima dell’entrata in vigore della Riforma Dini, in un momento storico in cui il sistema di calcolo delle pensioni era totalmente retributivo ed incentrato su tale principio e base di ragionamento e di calcolo. Va puntualizzato, sin da ora, che il problema dell’applicazione dell’art. 54, comma 1, in luogo dell’art. 44 del TU 1092/1973 non si pone per i militari che, avendo raggiunto i 18 anni di servizio utile al 31.12.1995, beneficiano del sistema retributivo e godono del trattamento di quiescenza più favorevole (sul punto si veda Corte dei Conti Abruzzo Sent. n. 75/12), ma riguarda coloro che alla data del 31.12.1995 avevano maturato “almeno quindici anni”, ma meno di 18 anni di servizio utile: nei confronti di tali dipendenti appartenenti all’ordinamento militare, trova applicazione il Sistema di calcolo Misto e l’applicazione dell’art. 54 andrebbe ad incidere sul calcolo della Quota Retributiva- QUOTA A della relativa pensione e, in ragione di ciò, potrebbero beneficiare dell’applicazione dell’aliquota al 44% anziché al 35% come attualmente applicata.- Qualora si riscontri, da un attento esame del decreto di pensione provvisorio, l’applicazione dell’aliquota al 35% anziché al 44% occorrerebbe inviare alla sede Inps territorialmente competente una lettera raccomandata a/r contenente una diffida affinché l’Istituto proceda al ricalcolo del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 T.U. 1092/1973. Inoltre, da un’interpretazione sistematica dell’art. 54 rispetto al richiamato disposto normativo, giova rilevare che la disposizione disciplina anche il caso dei militari che abbiano maturato un periodo superiore ai 20 anni, alla data del 31.12.1995, disponendo che a costoro spetti un’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (cfr. Corte dei Conti- Sez. Giur. Appello-, nr. 422/2018). Acclarata, dunque, la legittimità dell’applicazione dell’art. 54 del T.U. 1092/1973 ai militari che alla data del 31.12.1995 hanno maturato un’anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni (con l’applicazione dell’aliquota pari ad 1,80% per ogni anno dopo il 20 esimo), occorre verificare perché dopo diverse pronunce delle Corti adite, ad oggi, l’ I.N.P.S ancora insiste nell’applicazione del metodo di calcolo più svantaggioso al militare che si appresta ad andare in quiescenza. Preliminarmente si deve evidenziare che le sentenze pronunciate dalle Corti finora adite, fanno stato solamente tra le parti del processo, dunque, valgono solo nei confronti di chi ha ritenuto di farsi riconoscere i propri diritti dinanzi ad un organo giurisdizionale. Pertanto, non valgono erga omnes come molti erroneamente credono. Inoltre, nel leggere le numerose memorie difensive depositate nell’interesse dell’Istituto Previdenziale, si evince che l’Istituto Previdenziale tende ad applicare l’art.54 citato solo nell’ipotesi in cui l’assicurato sia cessato dal servizio permanente, dopo un periodo non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20 e sia stato collocato in pensione. Secondo tale impostazione (più volte sconfessata dalle pronunce di merito), la norma introdurrebbe un carattere di specialità e, pertanto, ne andrebbe esclusa l’applicazione estensiva o analogica. Tali motivi però sono stati disattesi dalle Corti che, più volte, hanno accolto l’appello dei ricorrenti nei confronti dell’Istituto di Previdenza. Inoltre, la circolare nr. 22 del 18.09.2009, emanata dall’ INPDAP, espressamente statuisce che “il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art.54 del T.U. 1092/1973 secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata dell’1,80% per cento per ogni anno di servizio utile oltre il 20 esimo”. Alla luce delle considerazioni finora svolte può dunque consigliarsi di, qualora si riscontri, da un attento esame del decreto di pensione provvisorio, l’applicazione dell’aliquota al 35% anziché al 44%, inviare alla sede Inps territorialmente competente una lettera raccomandata a/r contenente una diffida affinché l’Istituto proceda al ricalcolo del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54 T.U. 1092/1973. Tuttavia, qualora l’Istituto previdenziale non si adegui a tale diffida/richiesta è opportuno far valere i propri diritti in sede giudiziaria. Aggiornamento giurisprudenziale: art. 54 – Ricalcolo pensione sistema misto anche con meno di 15 anni di servizio utile al 31.12.1995: Trova ancora conferma l’orientamento giurisprudenziale (Cfr. ex plurimis Corte dei Conti CAMPANIA, sentenza n. 2/2020; Corte dei Conti CALABRIA, sentenza n. 218/2019; Corte dei Conti LIGURIA, sentenza n. 147/2019; Corte dei Conti, LOMBARDIA, sentenza n. 168/2019) che riconosce il diritto al ricalcolo della pensione ex art. 54 DPR n. 1092/73 a militari che al 31.12.1995 avevano MENO DI 15 ANNI DI SERVIZIO UTILE. Questo orientamento ha trovato conferma anche in grado di appello (Corte dei Conti, Sezione II Appello, sentenze n. 308 e 310 del 2019). Viene meno dunque il requisito dei 15 anni di servizio utile al 1995, secondo la giurisprudenza della Corte dei Conti, che con le sue pronunce prevede che il diritto al ricalcolo della pensione debba essere riconosciuto a tutti i pensionati liquidati con sistema misto, a prescindere da quanti anni di servizio si avessero nel 1995. Roma, 21/05/2020
Roma, 05/05/2020